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Informazione giuridica

Condizioni particolari modelli 5 anni

Per i modelli FLEX, PLUS e FIX – nelle relazioni commerciali con il commercio specializzato, le società di apicoltura e le aziende apicole.

Versione 6.4 · stato al 7 ottobre 2026

Campo d’applicazione delle presenti condizioni

Le presenti condizioni completano le CG esclusivamente per i modelli FLEX, PLUS e FIX. I punti economicamente più importanti – quantitativo totale, garanzia di prezzo, avvio della produzione dopo il pagamento, adeguamento dei prezzi, caso di rigore e foro – sono nuovamente evidenziati nel formulario d’ordinazione.

Esse completano le condizioni generali. In caso di contraddizione prevalgono sulle CG; la conferma d’ordine prevale su entrambe.

Punti sui quali richiamiamo in particolare la vostra attenzione Questi punti si scostano dal regime legale ordinario. Per questo li anteponiamo, invece di lasciarli scorrere nel testo – e li facciamo confermare singolarmente nel formulario d’ordinazione.
  • Pagamento anticipato prima dell’inizio della produzione: FLEX 70 % della prima fornitura annua – per le forniture annue successive nessun pagamento anticipato –, PLUS 50 %, FIX 100 % del valore complessivo della merce, ogni volta entro 10 giorni dalla conferma d’ordine (§ 7).
  • Vincolo su 5 anni con un quantitativo minimo da ritirare del 70 % del quantitativo previsionale per anno contrattuale (§ 3).
  • Un adeguamento dei prezzi è possibile, limitato al 6 % per adeguamento e al 12 % sull’intera durata, in entrambe le direzioni, con 60 giorni di preavviso (§ 5 e § 6).
  • Termine di notifica con finzione di accettazione: 10 giorni lavorativi dal ricevimento rispettivamente dalla scoperta. Questo termine è più lungo del termine legale di notifica, ma alla sua scadenza la fornitura è considerata accettata. Basta un’e-mail (§ 9).
  • Correzione della fascia di quantità: se il contratto termina prima che il quantitativo totale convenuto sia raggiunto, il prezzo di quantità viene corretto alla fascia che sarebbe stata applicabile al quantitativo effettivamente ritirato (§ 10). Non si tratta di una pena convenzionale, ma comporta un addebito successivo.
  • Quantitativi vincolati: i quantitativi già prodotti o ordinati in modo non più revocabile restano soggetti a ritiro e a pagamento (§ 3 e § 11).
  • Riserva della proprietà: la merce resta di proprietà di Business Trade fino al pagamento integrale. Se la rivendete, il credito nei confronti del vostro acquirente ci viene ceduto già ora (§ 8).
  • In caso di fallimento un pagamento anticipato già effettuato non è garantito separatamente; una pretesa di restituzione rientrerebbe nella terza classe del fallimento.
  • Uscita dopo l’inizio delle forniture: acquistiamo e produciamo in anticipo. Chi esce dopo la prima fornitura ritira ancora, con FLEX, la prossima fornitura annua, con PLUS le due successive; con PLUS un credito residuo ci resta fino a un massimo del 25 % del valore della merce non più fornita. FIX resta fisso (§ 10 n. 5).
  • Indennizzo prima della prima fornitura: se una parte esce senza accordo o se il primo pagamento manca nonostante il termine suppletorio, è dovuto il 10 % del valore complessivo della merce, almeno CHF 500, al massimo il 25 % – uguale per entrambe le parti (CG n. 10.3).

§ 1Parti contraenti, scopo B2B ed elementi costitutivi del contratto

  1. Il contratto è concluso fra la Business Trade GmbH e il cliente designato nel formulario d’ordinazione.

  2. Chi può concludere quale modello. FLEX, PLUS e FIX sono offerti esclusivamente a imprese, aziende, commercianti e società. Essi presuppongono una pianificazione dei quantitativi e dei ritiri su 5 anni, concepita per un’azienda commerciale; PLUS e FIX presuppongono inoltre un pagamento anticipato del 50 % rispettivamente del 100 % del valore complessivo della merce. Non accettiamo ordinazioni di un modello 5 anni da parte di una consumatrice o di un consumatore ai sensi della legge. Ai privati resta aperta l’ordinazione stagionale secondo le CG e le condizioni particolari applicabili.

  3. Se risulta successivamente che un contratto è stato concluso con una consumatrice o un consumatore ai sensi della legge, prevalgono le disposizioni imperative della protezione svizzera dei consumatori; in particolare restano applicabili il termine per la notifica dei difetti secondo l’art. 201 CO, la prescrizione biennale secondo l’art. 210 cpv. 1 e 4 CO e i fori legali secondo l’art. 32 CPC. Il vincolo su 5 anni e la correzione della fascia di quantità secondo il § 10 non sono in tal caso applicabili; il contratto può essere disdetto in forma testuale con un termine di tre mesi per la fine di un anno contrattuale. Restano dovuti i quantitativi forniti fino a tale momento e i quantitativi già oggettivamente vincolati secondo il § 3 n. 5.

  4. Gli elementi costitutivi del contratto sono, nel seguente ordine di prevalenza: (1) la conferma d’ordine, rispettivamente il formulario d’ordinazione confermato da entrambe le parti, (2) gli accordi accessori espressamente confermati, (3) le presenti Condizioni particolari (CPM), (4) la versione delle CG designata nel contratto, (5) l’informazione sul modello. Prezzo, articolo, esecuzione, quantitativo totale e modello scelto risultano dal contratto individuale.

§ 2Durata, quantitativo totale e fascia di prezzo per quantità

  1. La durata ordinaria è di 5 anni dall’inizio del contratto confermato, con riserva di una proroga validamente convenuta. L’anno Flex secondo il § 3 n. 2 non prolunga la durata.

  2. Vincolante è in linea di principio il quantitativo totale sull’intera durata. I quantitativi annui sono quantitativi previsionali. Il quantitativo totale convenuto determina fin dall’inizio la fascia di prezzo per quantità. Le fasce di quantità in vigore alla conclusione del contratto sono allegate al contratto e restano determinanti per l’intera durata, anche se il listino prezzi cambia in seguito. Esse costituiscono la base di una correzione o di un miglioramento secondo il § 10.

  3. Resta riservata la disciplina su caso di rigore, scioglimento consensuale e motivi gravi secondo il § 11.

§ 3Ritiri annuali, flessibilità e pianificazione continuativa

  1. La merce è ritirata in quantità parziali pianificabili, in linea di principio annualmente. Previo accordo, il quantitativo annuo può scostarsi dal quantitativo previsionale fino al 30 % verso l’alto o verso il basso, per quanto ciò non pregiudichi in modo inesigibile produzione, magazzino e logistica. Per anno contrattuale devono quindi essere ritirati almeno il 70 % del quantitativo previsionale.

  2. Anno Flex. Una volta durante la durata del contratto il cliente può chiedere un anno Flex e differire la fornitura annua, in tutto o in parte, a un anno contrattuale successivo. Per l’anno Flex il limite inferiore secondo il n. 1 non si applica. Il quantitativo differito è ripartito sugli anni contrattuali rimanenti e vi può superare il limite superiore del 30 % oltre il quantitativo previsionale. Quantitativo totale, fascia di prezzo e durata restano invariati; la durata non si prolunga. L’anno Flex può essere chiesto al più tardi per il penultimo anno contrattuale, affinché per il recupero rimanga almeno un anno contrattuale.

  3. Il cliente comunica il piano di ritiro per la stagione successiva possibilmente entro il 30 giugno dell’anno precedente. Gli scostamenti e i differimenti ordinari devono essere annunciati possibilmente almeno 60 giorni prima della data di consegna prevista. Il termine più rigoroso di 3 mesi secondo il § 11 si applica alle domande per casi di rigore, rispettivamente a una modifica anticipata del contratto richiesta.

  4. Un cambiamento fra articoli dello stesso gruppo di prodotti è possibile se disponibilità, idoneità tecnica e controvalore economico lo consentono e se Business Trade vi acconsente.

  5. Business Trade pianifica materiale, produzione e magazzino in modo continuativo con un orizzonte fino a circa 24 mesi. Sono considerati oggettivamente vincolati soltanto i quantitativi o i costi di cui sia comprovato che sono interamente prodotti, ordinati in modo non più annullabile, già messi in produzione oppure non più evitabili senza svantaggio economico a causa di impegni concreti attribuibili al presente contratto.

§ 4Elementi del prezzo e valori di riferimento

  1. Il prezzo convenuto è indicato in modo comprensibile nell’offerta, rispettivamente nel contratto. Per la garanzia di prezzo si distingue fra prezzo del prodotto, quota di trasporto nonché imposte di origine legale o tributi direttamente connessi alla fornitura.

  2. Il prezzo del prodotto comprende i costi direttamente riferiti al prodotto calcolati alla conclusione del contratto, in particolare materiale, fabbricazione, imballaggio riferito al prodotto ed effetti di approvvigionamento, rispettivamente di cambio, direttamente imputabili, nonché il margine calcolato. La quota di trasporto è indicata separatamente a titolo di riferimento, nella misura in cui è parte del prezzo complessivo.

§ 5Garanzia sul prezzo del prodotto e adeguamento dei prezzi FLEX / PLUS

  1. FLEX: il prezzo del prodotto è garantito per i primi due anni contrattuali. PLUS: il prezzo del prodotto è garantito per i primi tre anni contrattuali. FIX: il prezzo del prodotto è garantito per l’intera durata di 5 anni e non viene adeguato in ragione dei costi né verso l’alto né verso il basso.

  2. Alla scadenza del periodo di garanzia, con FLEX e PLUS può essere esaminato un adeguamento del prezzo del prodotto al massimo una volta per anno civile, ogni volta con il listino prezzi annuale. Il riferimento è la base dei costi diretti del prodotto per unità documentata alla conclusione del contratto, rispettivamente, dopo un adeguamento efficace, l’ultima base dei costi presa a fondamento.

  3. La variazione è calcolata secondo la medesima struttura dei costi: variazione V = (nuova base dei costi diretti del prodotto – base dei costi di riferimento) / base dei costi di riferimento × 100. Il prezzo del prodotto varia del medesimo importo in franchi per unità di cui è variata la base dei costi di riferimento; non viene applicata alcuna maggiorazione supplementare di margine. Il prezzo del prodotto adeguato è arrotondato commercialmente al centesimo.

  4. Limiti superiori. Un singolo adeguamento ammonta al massimo al 6 % rispetto all’ultimo prezzo del prodotto in vigore. Sull’intera durata del contratto la somma di tutti gli adeguamenti ammonta al massimo al 12 % rispetto al prezzo del prodotto alla conclusione del contratto. Entrambi i limiti valgono in entrambe le direzioni. Le variazioni di costo che vanno oltre sono sopportate da Business Trade; esse non possono essere recuperate in anni contrattuali successivi.

  5. Soglia di minima importanza. Se il calcolo dà una variazione di prezzo inferiore all’1 %, l’adeguamento non ha luogo per tale anno contrattuale. L’importo non viene riportato.

  6. Simmetria. Se la base dei costi di riferimento diminuisce, il prezzo del prodotto è ridotto secondo la medesima formula, alla medesima data di riferimento e senza particolare richiesta del cliente. L’adeguamento verso il basso non è rimesso all’apprezzamento di Business Trade.

  7. Estensione. Sono considerati esclusivamente i costi direttamente riferiti al prodotto secondo il § 4 n. 2, in particolare il prezzo d’acquisto e il corso di cambio. La quota di trasporto e le imposte o i tributi legali non sono oggetto del presente adeguamento dei prezzi; per essi vale esclusivamente il § 6. È escluso un doppio computo della medesima variazione di costo secondo il § 5 e il § 6.

  8. Con PLUS un adeguamento riguarda esclusivamente la quota del prezzo del prodotto non ancora coperta a quel momento dal pagamento anticipato del 50 %. Il pagamento anticipato è computato proporzionalmente sulle forniture convenute, rispettivamente sul loro valore della merce.

  9. Ogni adeguamento è annunciato in forma testuale almeno 60 giorni prima della fornitura interessata e comprovato in modo comprensibile, ad es. mediante conferma del fornitore, offerte/fatture comparabili o un’attestazione di un fiduciario. I segreti d’affari di terzi possono essere oscurati, sempre che il calcolo resti verificabile. Gli adeguamenti retroattivi sono esclusi.

  10. Eventi di costo straordinari. Se la base dei costi di riferimento aumenta di oltre il 25 % a causa di un evento straordinario imprevedibile alla conclusione del contratto – in particolare il venir meno di una fonte di approvvigionamento, una restrizione statale all’importazione o all’esportazione, un tributo non già considerato dal § 6 o un salto del corso di cambio determinante –, le parti avviano, su richiesta di una parte, entro 30 giorni trattative sulle forniture annue non ancora prodotte e non ancora pagate. Se entro ulteriori 30 giorni non si giunge a un’intesa, ciascuna parte può porre fine a tali forniture annue in forma testuale con un termine di tre mesi, senza obbligo di risarcimento del danno. I pagamenti già effettuati per merce non fornita sono restituiti entro 30 giorni. Le forniture già confermate, pagate o prodotte non ne sono toccate.

§ 6Quota di trasporto e modifiche legali

  1. La presente regola vale per tutti e tre i modelli, anche per FIX. La garanzia sul prezzo del prodotto secondo il § 5 riguarda esclusivamente il prezzo del prodotto secondo il § 4 n. 2; la quota di trasporto non ne è compresa.

  2. La quota di trasporto indicata nell’offerta serve da riferimento. Se il costo di trasporto effettivo comparabile varia di oltre il 10 %, viene adeguata soltanto la parte al di sopra rispettivamente al di sotto di tale soglia del 10 %; la regola vale in entrambe le direzioni. I primi 10 % sono sopportati in entrambe le direzioni da Business Trade. Un adeguamento è comprovato e comunicato in forma testuale al massimo una volta per anno civile, almeno 60 giorni prima della fornitura interessata. Gli adeguamenti retroattivi sono esclusi.

  3. Le modifiche dell’imposta sul valore aggiunto legale o di tributi legali di nuova introduzione che gravano direttamente sulla fornitura sono considerate senza margine supplementare, in misura corrispondente all’onere legale. La presente regola non costituisce un adeguamento del prezzo del prodotto.

§ 7Pagamento, prima liberazione della produzione e credito

  1. Alla conclusione del contratto non è dovuto alcun pagamento. Sempre che nel formulario d’ordinazione, nell’offerta o nella conferma d’ordine non sia espressamente confermato altrimenti, vale quanto segue: il primo pagamento è esigibile entro 10 giorni dalla conferma d’ordine, il saldo entro 30 giorni dal ricevimento della merce. La prima produzione inizia soltanto dopo l’entrata accreditata del primo pagamento. Prima non sussiste alcun obbligo di avviare la produzione o di riservare in modo vincolante capacità di produzione.

  2. FLEX: il primo pagamento ammonta al 70 % dell’importo fatturato della prima fornitura annua, esigibile entro 10 giorni dalla conferma d’ordine e prima della prima liberazione della produzione; il restante 30 % è esigibile entro 30 giorni dal ricevimento della merce. Per le forniture annue successive non è dovuto alcun pagamento anticipato: l’intero importo fatturato della rispettiva fornitura annua è esigibile entro 30 giorni dal ricevimento della merce.

  3. PLUS: il 50 % del valore complessivo della merce convenuto va pagato anticipatamente entro 10 giorni dalla conferma d’ordine. Tale importo è tenuto come credito contrattuale e copre le forniture del primo anno contrattuale. L’importo residuo si ripartisce secondo il valore della merce sulle forniture a partire dal secondo anno contrattuale ed è esigibile entro 30 giorni dal ricevimento della merce. Se il valore della merce fornita nel primo anno contrattuale supera il pagamento anticipato, l’eccedenza è esigibile entro 30 giorni dal ricevimento.

  4. FIX: il 100 % del valore complessivo della merce convenuto va pagato anticipatamente entro 10 giorni dalla conferma d’ordine. Il pagamento anticipato è il presupposto per la prima liberazione della produzione; dopo la sua entrata non resta più nulla in sospeso per l’intera durata.

  5. Sconto per pagamento anticipato. Per il pagamento anticipato Business Trade accorda uno sconto sul valore complessivo della merce: il 2 % per PLUS in caso di pagamento anticipato del 50 %, il 4 % per FIX in caso di pagamento anticipato integrale. Lo sconto è indicato sulla fattura come posizione propria e riduce il prezzo finale; l’imposta sul valore aggiunto viene estratta dal prezzo finale ridotto. Lo sconto decade se il pagamento anticipato non è integralmente accreditato entro 10 giorni dalla conferma d’ordine. Resta riservata una correzione della fascia di quantità secondo il § 10; in tal caso lo sconto stesso permane, poiché il pagamento anticipato è già stato effettuato.

  6. Mancato primo pagamento. Se il primo pagamento non perviene entro 20 giorni dalla conferma d’ordine, Business Trade può recedere dal contratto dopo aver fissato un termine suppletorio adeguato. Se Business Trade recede, il cliente deve l’indennizzo secondo CG n. 10.3; determinante è il valore complessivo della merce convenuto. Fino all’entrata del pagamento non inizia alcuna produzione e non decorre alcun termine di consegna. Se manca il pagamento per una fornitura annua successiva, Business Trade può sospendere tale fornitura annua dopo aver fissato un termine suppletorio; gli altri anni contrattuali permangono, sempre che non venga data disdetta per motivi gravi. Se il cliente dichiara di non ritirare altre forniture, vale il § 10 n. 5.

  7. Business Trade attribuisce i pagamenti anticipati al contratto in modo comprensibile e mette a disposizione, su richiesta, una panoramica su credito, quantitativi forniti e quantitativi in sospeso.

  8. I termini di pagamento del presente paragrafo sono giorni determinati. Con la loro scadenza il cliente si trova in mora senza diffida (art. 102 cpv. 2 CO). Dal verificarsi della mora è dovuto un interesse moratorio del 5 % all’anno (art. 104 cpv. 1 CO), sempre che non vi ostino una dilazione valida o il diritto imperativo. Per il secondo sollecito e per ciascuno dei successivi viene riscossa una spesa di sollecito di CHF 20; resta riservato un ulteriore danno da mora (art. 106 CO).

  9. Bonus di fedeltà. Se entro la fine della durata il cliente ha ritirato il quantitativo totale convenuto e non è in sospeso alcuna fattura, Business Trade gli accredita dopo la fine del contratto un bonus di fedeltà del 2 % del valore complessivo della merce di questo contratto. È determinante il valore del quantitativo totale convenuto del modello 5 anni; gli ordinazioni stagionali e altri ordini al di fuori di questo contratto non sono computati. Per fine del contratto si intende il conteggio finale secondo il § 10 o, se non ve n’è da redigere, il pagamento integrale dell’ultima fornitura annuale. Il bonus è concesso come credito. Esso è riscattabile entro 24 mesi da tale momento sull’intero assortimento ed è computato per ciascuna fattura fino a un massimo del 10 % dell’importo fatturato; un eventuale saldo residuo permane fino alla scadenza di tale termine. Il credito non è trasferibile, non è fruttifero e non è pagabile in contanti. Una correzione della fascia di quantità secondo il § 10 prevale sul bonus: se il quantitativo totale non viene raggiunto, non sorge alcun diritto.

§ 8Produzione, termine di consegna, durata del trasporto, rischio e proprietà

  1. Una data di consegna desiderata o pianificata è senza impegno finché il primo pagamento richiesto non sia stato accreditato e la data non sia stata confermata in forma testuale dopo la verifica della capacità di produzione e di trasporto. Un’entrata di pagamento tardiva può differire in misura corrispondente la prima data possibile e non fonda, nella misura così determinata, alcuna mora nella fornitura da parte di Business Trade.

  2. Produzione, trasporto e consegna durano complessivamente, a partire dall’entrata accreditata del pagamento, di regola 4–6 settimane. Si tratta di una durata indicativa e non di un termine massimo garantito.

  3. I ritardi dovuti a perturbazioni del trasporto, alle formalità di confine, a controlli delle autorità o ad altre circostanze non imputabili a Business Trade prorogano il termine in misura adeguata. Business Trade informa il cliente sui ritardi essenziali riconoscibili e indica per quanto possibile una data aggiornata.

  4. Se una data di consegna confermata in modo vincolante è superata in misura essenziale per motivi imputabili a Business Trade, il cliente può fissare un termine suppletorio adeguato. Decorso questo senza esito, restano riservati i diritti legali per la prestazione parziale interessata.

  5. Il rischio passa con la consegna al cliente o alla persona da lui designata a riceverla, salvo che sia espressamente convenuto altrimenti.

  6. La merce fornita resta di proprietà di Business Trade fino al pagamento integrale di tutti i crediti derivanti dal relativo contratto (riserva della proprietà, art. 715 CC). Il cliente autorizza Business Trade a far iscrivere la riserva della proprietà nel registro del domicilio rispettivamente della sede del cliente, collabora all’iscrizione e comunica senza indugio ogni cambiamento di domicilio o di sede fintanto che un’iscrizione sussiste. Le spese d’iscrizione sono a carico di Business Trade. Di regola un’iscrizione viene effettuata soltanto quando l’importo aperto supera CHF 10’000.

    Se il cliente rivende la merce prima del pagamento integrale, egli cede già ora a Business Trade il credito che ne deriva nei confronti del suo acquirente, nella misura del credito ancora aperto. Egli resta legittimato a incassarlo fintanto che adempie i propri obblighi di pagamento.

§ 9Verifica, difetti e adempimento successivo

  1. Il cliente verifica la merce dopo il ricevimento. I difetti palesi vanno notificati in forma testuale entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento, i difetti occulti entro 10 giorni lavorativi dalla scoperta. Se la notifica non avviene entro tale termine, la fornitura è considerata accettata in tale misura. Questo termine è più lungo del termine legale di notifica dell’art. 201 CO; Business Trade rinuncia in tale misura alla notifica immediata. Nei confronti delle consumatrici e dei consumatori la finzione di accettazione non vale; resta applicabile l’art. 201 CO. Restano riservati i diritti ai quali non è possibile derogare validamente per legge.

  2. In caso di notifica dei difetti fondata, a Business Trade è data in linea di principio l’occasione di procedere entro un termine adeguato alla riparazione o alla fornitura sostitutiva. Se l’adempimento successivo è impossibile, inesigibile o senza esito dopo un tentativo adeguato, restano riservati i diritti del cliente esistenti secondo il diritto svizzero e non validamente esclusi; una nota di credito può essere convenuta consensualmente.

  3. Le pretese per i difetti della cosa si prescrivono in due anni dalla consegna (art. 210 cpv. 1 CO). Non viene convenuta alcuna riduzione di tale termine.

  4. Gli scostamenti naturali usuali del legno in colore, venatura, struttura e aspetto dei nodi non costituiscono un difetto, sempre che funzione, dimensioni convenute e qualità garantita non ne siano pregiudicate.

§ 10Mancato raggiungimento o superamento del quantitativo totale

  1. Se si delinea che il quantitativo totale non verrà raggiunto, le parti cercano dapprima una soluzione adeguata, in particolare proroga, anno Flex, differimento di quantità o cambiamento di articolo all’interno dello stesso gruppo di prodotti.

  2. Se non si giunge ad alcuna soluzione, dopo la fine del termine di esecuzione convenuto il prezzo per quantità accordato può essere corretto sulla fascia di quantità che sarebbe valsa, al momento della conclusione del contratto, per il quantitativo totale effettivamente ritirato. La correzione non è una pena convenzionale.

  3. Se con un ritiro maggiore il cliente raggiunge una fascia di quantità migliore, la medesima logica è applicata a suo favore.

  4. Con PLUS e FIX i crediti contrattuali positivi incontestati per quantitativi né forniti né oggettivamente vincolati sono rimborsati o accreditati entro 30 giorni dopo il conteggio finale, sempre che non intervenga un’altra utilizzazione validamente convenuta. Restano riservati la correzione della fascia di quantità e i costi comprovabili non evitabili, imputabili al contratto.

  5. Uscita dopo l’inizio delle forniture. Business Trade acquista e produce in anticipo per le forniture annue. Se dopo la prima fornitura il cliente dichiara di non ritirare altre forniture e non si giunge ad alcuna soluzione secondo il n. 1, vale quanto segue:

    a) FLEX: la prossima fornitura annua in scadenza va ancora ritirata e pagata secondo il § 7; in seguito il contratto termina.

    b) PLUS: le due prossime forniture annue in scadenza vanno ancora ritirate; in seguito il contratto termina. Nel conteggio finale tutti i quantitativi forniti, corretti secondo il n. 2, sono compensati con il pagamento anticipato e le fatture pagate. Un importo mancante va pagato entro 30 giorni. In deroga al n. 4, un credito residuo spetta a Business Trade, ma al massimo fino al 25 % del valore della merce che a causa dell’uscita non viene più fornita; l’importo eccedente è rimborsato entro 30 giorni.

    c) FIX: il quantitativo totale è pagato; un’uscita unilaterale è esclusa. Le forniture annue avvengono come convenuto; su richiesta del cliente vengono rinviate o dilazionate nel quadro del § 3.

    d) Se la fine regolare del contratto cade in questo periodo, vale quest’ultima. Il ritiro delle forniture secondo a) e b) non proroga il contratto.

    e) La correzione della fascia di prezzo secondo il n. 2 avviene con l’ultima fornitura, senza attendere il termine di esecuzione. Se il cliente non ritira una fornitura secondo a) o b), il prezzo resta esigibile.

    f) Prima della prima fornitura vale il n. 10.3 delle CG; il § 11 e una soluzione consensuale prevalgono in ogni caso.

§ 11Caso di rigore, risanamento e scioglimento anticipato consensuale

  1. Se a causa di mutamenti economici o aziendali essenziali il cliente presumibilmente non può adempiere conformemente al contratto, egli informa Business Trade, in caso di circostanze prevedibili, in linea di principio almeno tre mesi prima della prossima fornitura prevista e, in caso di circostanze imprevedibili, senza indugio dopo averne avuto conoscenza.

  2. Su richiesta il cliente produce soltanto i giustificativi adeguatamente necessari, ad es. cifre intermedie, pianificazione della liquidità, rilevante calo della cifra d’affari, perdita di un grande cliente, attestazione del fiduciario, riduzione dell’attività o cessazione dell’attività. In caso di cause dovute a malattia basta di regola la prova degli effetti sull’azienda; non vengono richiesti dati sanitari dettagliati, per quanto non siano assolutamente necessari alla decisione. Le indicazioni confidenziali non necessarie possono essere oscurate.

  3. Business Trade esamina con il cliente in particolare differimento, quantità parziali, anno Flex, cambiamento di prodotto, pagamento rateale, dilazione, fornitura a termine con pagamento successivo, proroga della durata oppure scioglimento consensuale parziale o totale. Non sussiste alcun diritto a una determinata misura di favore.

  4. I quantitativi oggettivamente vincolati secondo il § 3 restano in linea di principio soggetti all’obbligo di ritiro e di pagamento. In un conteggio di scioglimento Business Trade adotta misure adeguate per ridurre il danno; i ricavi netti esigibili derivanti da un’altra valorizzazione e i costi risparmiati sono computati, affinché non sorga alcun doppio indennizzo.

  5. In caso di comunicazione tardiva, la fornitura imminente già vincolata resta in linea di principio dovuta. Sui periodi successivi, non ancora vincolati, può essere conclusa una nuova convenzione.

  6. Un’offerta concorrente più favorevole non fonda da sola alcun diritto automatico di disdetta. Business Trade può nondimeno esaminare un adeguamento economicamente sensato.

  7. Con PLUS/FIX una convenzione di scioglimento confermata per scritto determina il conteggio del credito contrattuale. I residui incontestati di pagamento anticipato per quantitativi non forniti e non vincolati sono rimborsati o accreditati entro 30 giorni dopo il conteggio. Restano riservate le correzioni della fascia di quantità e i costi non evitabili comprovati.

  8. Se la capacità di pagamento del cliente peggiora considerevolmente e il credito di Business Trade risulta compromesso, Business Trade può trattenere le prestazioni non ancora fornite fino a una garanzia adeguata. Restano riservati i diritti legali.

  9. Ogni dilazione, fornitura speciale, riduzione delle quantità o scioglimento è confermato in forma testuale. Resta riservato il diritto di entrambe le parti allo scioglimento straordinario per motivi gravi secondo principi legali imperativi o generali.

§ 12Forza maggiore

  1. Vi è forza maggiore quando un evento straordinario che si situa al di fuori della sfera d’influenza ragionevolmente esigibile di una parte impedisce o ritarda in modo essenziale la prestazione nonostante adeguate precauzioni, in particolare un evento naturale, una guerra, una misura delle autorità, un rilevante blocco dei trasporti o una perturbazione comparabile.

  2. La parte interessata informa senza indugio, espone per quanto possibile causa e durata presumibile e adotta misure esigibili per ridurre il danno. I crediti pecuniari già esigibili non sono per questo automaticamente dilazionati.

  3. Se l’ostacolo rilevante dura più di sei mesi, le parti cercano dapprima un adeguamento. Se la prosecuzione è inesigibile, la parte futura del contratto non ancora oggettivamente vincolata può essere sciolta in forma testuale; i residui di pagamento anticipato sono conteggiati secondo il § 10/§ 11.

§ 13Servizio esterno, conclusione del contratto e consulenza

  1. I collaboratori del servizio esterno e le rappresentanze possono fornire consulenza e raccogliere ordinazioni. Ribassi di prezzo, dilazioni, scioglimenti di contratto e deroghe sono vincolanti soltanto se rientrano nella competenza accordata e sono confermati da Business Trade in forma testuale.

  2. La firma, rispettivamente l’ordinazione elettronica del cliente vale come offerta contrattuale, sempre che sia designata come ordinazione vincolante. Il contratto si perfeziona mediante controfirma o conferma d’ordine separata di una persona a ciò autorizzata di Business Trade.

  3. La consulenza sulla pianificazione dei quantitativi, sull’assortimento e sul magazzino avviene secondo scienza e coscienza. La decisione imprenditoriale e la valutazione del fabbisogno restano al cliente.

§ 14Forma testuale, protezione dei dati e trasferimento

  1. La forma testuale designa una dichiarazione riproducibile in modo duraturo e attribuibile al mittente, in particolare un’e-mail, una lettera o un PDF firmato. Resta impregiudicata una forma legale più rigorosa.

  2. I ritiri operativi, le comunicazioni relative ai termini e le domande per casi di rigore possono avvenire in forma testuale. Le modifiche contrattuali, le dilazioni, le riduzioni delle quantità, le rinunce e gli scioglimenti sono efficaci soltanto se confermati in forma testuale da persone a ciò autorizzate di entrambe le parti.

  3. Per i giustificativi relativi ai casi di rigore Business Trade tratta soltanto i dati adeguatamente necessari alla valutazione, in modo confidenziale e vincolato allo scopo. Un trasferimento del contratto a terzi necessita del consenso in forma testuale; in caso di effettiva successione aziendale esso non viene rifiutato senza motivo oggettivo.

§ 15Diritto applicabile, foro e nullità parziale

  1. Si applica il diritto materiale svizzero. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG) è esclusa.

  2. Nella misura consentita dalla legge, il foro esclusivo è la sede della Business Trade GmbH a Bad Ragaz, Cantone di San Gallo. Restano riservati i fori imperativi.

  3. Se una disposizione dovesse essere in tutto o in parte inefficace, le altre disposizioni restano in vigore per quanto giuridicamente possibile. Il diritto imperativo prevale; le parti cercano una disciplina ammissibile che si avvicini il più possibile allo scopo economico.

–Modifiche rispetto alle versioni precedenti

Determinante è sempre il testo contrattuale che precede. Gli elenchi che seguono indicano che cosa è cambiato da una versione all’altra e servono unicamente alla tracciabilità. Essi descrivono ogni volta lo stato della versione interessata, non quello attuale.

Dalla versione 6.3 alla versione 6.4

  • § 7 n. 6 – Se il primo pagamento manca nonostante il termine suppletorio e Business Trade recede, vale ora l’indennizzo secondo CG n. 10.3 sul valore complessivo della merce (finora: nessun costo finché nulla è stato prodotto o approvvigionato). Se manca il pagamento di una fornitura annua successiva, questa può essere sospesa; l’uscita è disciplinata dal § 10 n. 5.
  • § 10 n. 5 – Nuovo: uscita dopo l’inizio delle forniture. Con FLEX il cliente ritira ancora la prossima fornitura annua, con PLUS le due successive; poi correzione della fascia di prezzo. Con PLUS un credito residuo resta a Business Trade fino a un massimo del 25 % del valore della merce non più fornita. FIX: nessuna uscita unilaterale.

Dalla versione 6.2 alla versione 6.3

  • § 7 cifra 3 – PLUS: il pagamento anticipato copre ora il primo anno contrattuale; il saldo si ripartisce secondo il valore della merce sulle forniture dal secondo anno (prima in parti uguali su tutte le forniture annue). Nuovo: se il valore del primo anno supera il pagamento anticipato, l’eccedenza è esigibile subito.

Dalla versione 6.1 alla versione 6.2

  • § 2 n. 2 – Novità: le fasce di quantità in vigore alla conclusione del contratto sono allegate al contratto. Restano determinanti per l’intera durata, anche se il listino prezzi cambia in seguito, e costituiscono la base di una correzione o di un miglioramento secondo il § 10. Finora non era indicato quali fasce valessero alla conclusione.
  • § 7 n. 9 – Chiarito su che cosa si calcola il bonus fedeltà: sul valore del quantitativo totale convenuto del modello 5 anni. Gli ordinazioni stagionali e altri ordini al di fuori di questo contratto non sono computati. Il termine di 24 mesi decorre ora dalla fine del contratto – conteggio finale secondo il § 10 o, se non ve n’è da redigere, pagamento integrale dell’ultima fornitura annuale.

Dalla versione 6.0 alla versione 6.1

  • § 1 n. 2 e 3 – I modelli 5 anni sono offerti soltanto a imprese, aziende, commercianti e società. FLEX era finora aperto anche ai privati. Nuova regola di salvaguardia nel caso in cui un contratto di consumo sia comunque concluso: il vincolo e la correzione della fascia di quantità non sono allora applicabili e il contratto può essere disdetto con tre mesi per la fine di un anno contrattuale.
  • § 7 n. 2 – FLEX: per le forniture annue dalla 2ª alla 5ª non è più dovuto alcun pagamento anticipato; l’importo integrale della fattura è esigibile 30 giorni dopo il ricevimento. Il richiamo annuale come fase autonoma è soppresso.
  • § 7 n. 5 – Lo sconto per pagamento anticipato è ora del 2 % con PLUS e del 4 % con FIX; finora il 3 %, soltanto con FIX.
  • § 7 n. 8 – I termini di pagamento sono giorni determinati; la mora si verifica senza diffida (art. 102 cpv. 2 CO). Nuova spesa di sollecito di CHF 20 dal secondo sollecito (art. 106 CO).
  • § 7 n. 9 – Bonus di fedeltà: utilizzabile entro 24 mesi invece di dodici, su tutto l’assortimento invece che su una sola ordinazione successiva, computato per fattura fino al 10 % al massimo dell’importo della fattura.
  • § 8 n. 6 – La riserva della proprietà viene ora effettivamente convenuta (art. 715 CC), con collaborazione all’iscrizione a registro e cessione anticipata del credito di rivendita. Finora era indicato soltanto che una riserva poteva essere convenuta.
  • § 9 n. 1 – Il termine per la notifica dei difetti è un termine vincolante di 10 giorni lavorativi con finzione di accettazione; «possibilmente» è soppresso.
  • § 9 n. 3 – Prescrizione di due anni dalla consegna (art. 210 cpv. 1 CO), senza riserva di una convenzione divergente.
  • Riquadro di avvertenza – completato con la correzione della fascia di quantità, i quantitativi vincolati e la riserva della proprietà. La designazione «termine ridotto per la notifica dei difetti» era materialmente inesatta ed è stata rettificata: dieci giorni lavorativi sono più lunghi del termine legale di notifica.

Sono modificati i § 1, § 7, § 8 e § 9 nonché il riquadro di avvertenza. Testo, ordine e numerazione di tutte le altre disposizioni sono invariati.

Dalla versione 5.0 alla versione 6.0

  • § 3 n. 1 – Un unico limite inferiore invece di due. Finora figuravano l’uno accanto all’altro «scostamento del ±30 %» (quindi almeno il 70 %) e «in linea di principio almeno il 50 % del quantitativo previsionale». Ora vale soltanto la regola del ±30 %; il limite inferiore ammonta quindi espressamente al 70 %.
  • § 3 n. 2 – L’anno Flex non prolunga più la durata. Finora da 5 anni se ne facevano 6. Ora il quantitativo differito è ripartito sugli anni contrattuali rimanenti; durata, quantitativo totale e fascia di prezzo restano invariati. L’anno Flex è possibile al più tardi per il penultimo anno contrattuale.
  • § 7 n. 9 – Nuovo: bonus di fedeltà del 2 % del valore complessivo della merce in caso di ritiro completo del quantitativo e senza fatture in sospeso, come credito per un’ordinazione successiva, riscattabile entro dodici mesi. Esso sostituisce la regola sulla nota di credito, che finora figurava soltanto sul sito e in nessun contratto – quella era agganciata al proprio prezzo di listino e avrebbe reso costosa ogni futura riduzione di prezzo.
  • § 6 – Chiarito: la regola sul trasporto vale per tutti e tre i modelli, anche per FIX. La garanzia di prezzo secondo il § 5 riguarda solo il prezzo del prodotto. Completato: i primi 10 % sono sopportati in entrambe le direzioni dalla Business Trade GmbH, al massimo un adeguamento all’anno, 60 giorni di preavviso in forma testuale, nessuna retroattività.
  • § 7 n. 5 – Nuovo: 3 % di sconto per pagamento anticipato con FIX, indicato separatamente sulla fattura. Esso decade se il pagamento anticipato non perviene integralmente entro 10 giorni.
  • § 7 n. 6 – Nuovo: recesso in caso di mancato primo pagamento. 20 giorni dopo la conferma d’ordine, poi termine suppletorio e recesso, senza costi per entrambe le parti, fintanto che non si sia né prodotto né approvvigionato. La regola finora figurava soltanto nelle CG e in nessuna delle condizioni particolari.
  • § 5 – Adeguamento dei prezzi riformulato. Finora una soglia: fino a una variazione di costo del ±6 % nessun adeguamento, oltre trasferimento illimitato. Ora il tetto che figura da sempre su busst.ch: al massimo 6 % per adeguamento e al massimo 12 % sull’intera durata, in entrambe le direzioni. Completato: soglia di minima importanza dell’1 %, arrotondamento al centesimo, simmetria espressa, delimitazione rispetto al § 6 e una regola per gli eventi di costo straordinari oltre il 25 %.
  • § 7 n. 1 – Finora: «Il termine di pagamento concreto risulta dal formulario d’ordinazione, dall’offerta o dalla conferma d’ordine» – quindi nessun termine. Ora: 10 giorni dalla conferma d’ordine, 30 giorni dal ricevimento, come regola di base per tutti e tre i modelli. Inoltre nuovo: alla conclusione del contratto nessun pagamento.
  • § 7 n. 2 – FLEX. Invece di «entro il termine di pagamento convenuto» ora «entro 30 giorni dal ricevimento»; primo pagamento entro 10 giorni.
  • § 7 n. 3 – PLUS. Entrambi i termini indicati concretamente.
  • § 7 n. 4 – FIX. Termine indicato concretamente; completato con la precisazione che in seguito non resta più nulla in sospeso per l’intera durata.
  • § 8 n. 2 – Un termine invece di due. Finora figuravano l’una accanto all’altra 3–4 settimane per il trasporto e 4–6 settimane complessive; con la produzione il calcolo non tornava. Ora vale un’unica indicazione: 4–6 settimane dall’entrata accreditata del pagamento fino alla consegna.

Sono modificati il § 3, il § 5, il § 6 e il § 7 nonché l’indicazione del termine di consegna. Tenore, ordine e numerazione di tutte le altre disposizioni restano invariati.

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